Rai, ricorso al Tar su tagli e vendita Rai Way

400px-RAI_—_Radiotelevisione_italiana_(logo).svgSlc-Cgil, Uilcom-Uil, Federconsumatori e Adusbef hanno depositato un ricorso al Tar contro il prelievo di 150 milioni di euro dal canone Rai deciso dal Governo. E’ pronto anche un ricorso sulla quotazione di Rai Way, l’asset delle torri della tv pubblica.

Oggi in conferenza stampa i sindacati e le associazioni hanno presentato le motivazioni.

L’informazione pubblica è essenziale alla effettiva “partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese” (art.3 Cost)

I sindacati Slc-Cgil, Uilcom-Uil, e le associazioni di consumatori Federconsumatori e l’Adusbef, assistiti dal prof. Avv. Antonio Saitta,contestano la legittimità dell’art.21 del D.L. 24 aprile 2014,n.66 conv. con modificazioni nella L. 23 giugno 2014, n.89 in relazione a due aspetti:

1) la riduzione di euro 150 milioni per l’anno 2014 delle somme dovute alla RAI (art. 21 c.4);
2) la cessione di quote di Rai Way (art.21 c.3).

1. La riduzione di euro 150 milioni: una tassa nuova e occulta carico dei cittadini.

La sottrazione, per l’anno 2014,di 150 milioni dalla provvista derivata dal canone di abbonamento, prima interamente attribuita alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, costituisce una nuova tassa a carico dei cittadini.

Non riversando alla Rai una quota dell’imposta di scopo (così è stato qualificato il canone dalla Corte Costituzionale) dedicata al finanziamento del servizio pubblico si opera un trasferimento dalla fiscalità speciale a quella generale. Il Bilancio dello Stato potrà disporre  di 150 milioni di euro da utilizzare a discrezione del Governo. I cittadini, tuttavia, hanno pagato il canone per un fine ben preciso: il finanziamento del servizio pubblico, e non per vedersi in sostanza modificata la propria aliquota IRPEF, perché è ovvio che se il canone contribuisce alla fiscalità generale, il cittadino non paga più le aliquote conosciute ma una aliquota maggiore, non determinata per legge.

La “distrazione” dei fondi dedicati al servizio radiotelevisivo è, dunque, una misura abnorme, offende la buona fede dei cittadini virtuosi occultando un tributo e viola le norme costituzionali in materia di imposizione fiscale ed, in particolare, viola l’art. 7, comma 5, del D. Lgs. n. 177 del 2005 che consente di utilizzare il canone di abbonamento alla radiotelevisione, solo ed esclusivamente “ai fini dell’adempimento dei compiti di servizio pubblico generale”.

La riduzione di 150 milioni si aggiunge ad una esposizione del MISE nei confronti della RAI ingente. Le somme incassate dal pagamento del canone e  ancora non corrisposte,come risulta da una diffida di pagamento notificata al MISE dalla stessa RAI nel 2011,  ammontano ad un importo pari a € 1.348.000.000,00.

Per questi motivi la Slc-Cgil, Uilcom-Uil, Federconsumatori e Adusbef hanno presentato ricorso al TAR Lazio (cosiddetto Ricorso per l’efficienza delle P.A.ex art. 1 e ss del D. Lgs. n. 198/2009).

Il ricorso al TAR è rivolto ad obbligare il  MISE al rispetto di quanto convenuto nel contratto di servizio 2013-2015 al fine di garantire gli standard qualitativi e quantitativi del servizio pubblico radiotelevisivo previsti dal Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (D.lgs n.177/2005) ed alla tenuta degli impegni contenuti nel piano industriale, una parte dei quali riguarda l’occupazione dei lavoratori della RAI.

Il D.L.n.66/2014 presenta, ad avviso dei ricorrenti, ulteriori gravi profili di illegittimità.

1) riduce, con effetto retroattivo, le risorse dovute alla RAI senza prevedere una riforma che assicuri l’erogazione degli standard di servizio contenuti nel contratto di servizio 2013-2015;
2) è in assoluto contrasto con l’art.77 Cost che consente lo strumento del decreto legge solo nelle ipotesi di “straordinaria necessità ed urgenza”;
3) viola la natura giuridica del canone, garantita dalle norme costituzionali in quanto strumentale al buon funzionamento del servizio pubblico televisivo, il quale ha “carattere di preminente interesse generale” (art.43 cost).

Rai_Way

2. Rai Way: una operazione di “autarchia” legislativa.

Il D.L. n.66/2014  affida al DPCM (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) l’individuazione[1]delle “modalità di alienazione” della cessione di quote di Rai Way. In realtà non si tratta di semplici “modalità”. Il DPCM, infatti, detta (individua) le regole per la alienazione di quote di Rai Way. In altre parole, il Governo affida asé stesso (DPCM) funzioni che spettano esclusivamente al Parlamento.

Si tratta di un abuso. Nella sintassi legislativa, il DPCM è strumento di normazione secondaria, il suo ambito di operatività è, dunque, circoscritto alla esecuzione di norme dettate dalla legge. Peraltro, l’art.15 della l.n.400/1988 impone che i decreti legge contengano “misure di immediata applicazione” e di “ contenuto….specifico”.

In sostanza, l’operazione di cessione di Rai Way è una incredibile operazione di manipolazione legislativa, destinata a non superare l’esame dei giudici che potranno annullare o disapplicare il DPCM, con gravi conseguenze sul mercato e sulla stessa RAI.

Assai significativamente la CONSOB ha imposto nel prospetto informativo, relativo all’offerta pubblica di vendita, depositato il 1 novembre 2014,  l’indicazione del rischio costituito dalla “contestazione dell’Offerta Globale da parte di alcune organizzazioni sindacali” (punti 4.3.7 e 6.1.5.9 del prospetto).

Le organizzazioni SLC-CGIL, UGL-Telecomunicazioni, Libersind, UILCOM, Snater lo scorso 22 settembre u.s. hanno, infatti, inviato un esposto indirizzato al Presidente del Consiglio dei Ministri, alla Ministra dello sviluppo economico, al Presidente della Corte dei Conti, al Presidente della Consob, al Presidente della Borsa italiana, al Presidente della Commissione per l’indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, al Presidente dell’AGCOM, al Presidente dell’AGCM, denunciando la violazione dell’ art.21 l.n.112/2004 e dunque, la illegittimità della procedura di vendita delle azioni di Rai Way.

Il DPCM del 2 settembre 2014, infatti,  prevede che l’alienazione di quote di partecipazione detenute da RAI in Rai Way possa essere effettuata mediante offerta pubblica di vendita o “trattativa diretta da realizzare attraverso procedure competitive trasparenti” (art.1c.2).

Tali indicazioni sono in contrasto con l’art.21 della l.n.112/2004, unica  norma vigente che regoli la dismissione della partecipazione dello Stato nella RAI. Essa prevede che l’alienazione delle quote avvenga “mediante offerta pubblica di vendita”, affida al CIPE la definizione dei tempi, le modalità di presentazione, le condizioni e gli altri elementi dell’offerta o delle offerte pubbliche di vendita (art.21 c.3), prescrive che gli aderenti all’offerta siano in regola con il pagamento del canone di abbonamento, vieta l’alienazione delle azioni prima di 18 mesi dalla data di acquisto, indica il limite massimo del possesso dell’uno per cento delle azioni aventi diritto di voto, vieta i patti di sindacato di voto o di blocco, destina i proventi derivanti dalle operazioni di collocamento sul mercato delle azioni per il 75 per cento al Fondo per l’ammortamento dei titoli di stato e, per la  restante quota, al finanziamento degli incentivi all’acquisto e alla locazione finanziaria “per favorire la diffusione nelle famiglie italiane di apparecchi utilizzabili per la ricezione di  segnali televisivi  in tecnica digitale, in modo tale da consentire l’effettivo accesso ai programmi trasmessi  in  tecnica  digitale” (art.25 c.7).

La RAI ha respinto le contestazioni di cui all’esposto sostenendo nel prospetto informativo tre  argomenti:

1) l’operazione è stata autorizzata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2) la legge n.112/2004 ha esaurito il suo ambito di applicazione nel 2004 con l’operazione di fusione per incorporazione di RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. in Rai-holding S.p.a. ed in ogni caso,detta legge, sarebbe applicabile solo alla RAI, non vi sono infatti nello statuto sociale di Rai Way “limiti al possesso azionario”, “né limitazioni ai diritti degli azionisti”;
3) il D.L. n.66/2014 dettando modalità di alienazione ad hoc per Rai Way ha  abrogato tacitamente o implicitamente le disposizioni della legge anteriore.

Gli argomenti della RAI sono assolutamente privi di pregio.

Innanzitutto, il fatto che l’operazione sia stata “autorizzata” dalla Presidenza del Consiglio nulla dice sulla sua legittimità.

In ordine al secondo argomento, non vi è dubbio che l’art.21 l.n.112/2004 sia l’unica normativa vigente in ordine alla alienazione di quote della RAI ed infatti il legislatore continua a farvi riferimento (v.l’art.49 c.13 del d.lgs.n.177/2005).

Le norme previste per la RAI, inoltre, si applicano anche necessariamente a Rai Way.

Attualmente,infatti, la copertura integrale del territorio e le infrastrutture per la trasmissione radiotelevisiva digitale, sono assicurate dalla controllata Rai Way che, è bene ricordarlo, nasce come ramo d’azienda della RAI, ed è attualmente controllata al 100% dalla RAI che, come scritto a pag. 19 del bilancio d’esercizio 2013, “Dall’atto di conferimento (1° marzo 2000), la società Rai – Radiotelevisione italiana Spa svolge attività di direzione e coordinamento nei confronti di Rai Way S.p.A.”. Sempre dal Bilancio d’esercizio 2013 (pag. 9), si evidenzia come a fronte di 219 milioni di ricavi, ben 182 sono riconducibili ad attività svolte per il gruppo RAI.

In considerazione di tali elementi ed in particolare di quanto affermato nel bilancio d’esercizio è innegabile che Rai Way sia “un pezzo” della RAI e che pertanto risulti essere tenuta all’osservanza, delle norme previste per la RAI, anche in relazione alle modifiche del capitale azionario.

Risibile è il terzo argomento. In sostanza la legge avrebbe conferito ad un atto di normazione secondaria, il DPCM, il potere di abrogare la legge, atto che, nella gerarchia delle fonti del diritto,  è ovviamente sovraordinato al DPCM, il quale può specificare o dettare le modalità esecutive delle norme di legge, certo non può sostituirsi alla legge. Inoltre l’ambito di estensione dell’art.21 della l.n.112/2004  coincide solo in parte con le materie di cui al DPCM, il quale poco dice sul possesso azionario, nulla sull’esercizio del diritto di voto e degli altri diritti connessi al possesso azionario e  sulla destinazione dei proventi del collocamento azionario.

La tesi dell’abrogazione sostenuta dalla RAI apre quindi il varco ad altri quesiti giuridici e a scenari inquietanti nei quali le norme di legge possono essere disattese ed eluse attraverso forme e procedure non previste dall’ordinamento.

Per tutti questi motivi le organizzazioni sindacali firmatarie dell’esposto del 22 settembre 2014 si riservano ulteriori iniziative legali a tutela dei risparmiatori e dei lavoratori di Rai Way.

[1] Art.21 c. 3 autorizza RAI s.p.a. a cedere sul mercato quote di Rai Way

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.