Aeranti-Corallo: costi insostenibili per diritto uso frequenze tv

ripetitore tv frequenzeCome illustrato nell’ambito del RadioTv Forum 2014 di Aeranti-Corallo, l’Agcom, con delibera n. 210/14/CONS, ha avviato una consultazione pubblica sullo schema di provvedimento recante i criteri per la fissazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico dei contributi annuali per l’utilizzo delle frequenze nelle bande televisive terrestri. Gli importi che gli operatori di rete locale dovrebbero corrispondere, sulla base di tali criteri, sarebbero assolutamente insostenibili per l’intero comparto.

Qualora detti criteri venissero approvati in via definitiva, nessun operatore di rete locale (sia a carattere regionale, sia a carattere provinciale) sarebbe in grado di proseguire la propria attività. Ricordiamo che fino all’anno 2013 tutte le imprese televisive erano soggette al pagamento di un importo annuo pari all’uno per cento del fatturato, calcolato sui ricavi dell’attività di operatore di rete e sull’attività di fornitore servizi media per il marchio ex analogico, con il limite massimo, per le tv locali, di euro 17.776,00.

Gli operatori di rete locali dovrebbero ora corrispondere un contributo annuale per la concessione del diritto di uso delle frequenze (sulla base dei criteri definiti dall’Agcom) nonché un contributo annuale per diritti amministrativi (sulla base delle tariffe di cui all’all. 10 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, per le quali l’Agcom si è, invece, ritenuta non competente). Nella tabella n. 1 sono indicati, a titolo di esempio, gli importi dovuti, con riferimento ad ogni regione, per i contributi relativi alla concessione del diritto di uso delle frequenze a partire dal 2014 sino al 2018 (considerato che secondo le previsioni dell’Agcom i contributi verranno applicati gradualmente, con un incremento annuo tra il 2014 e il 2018).

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Ovviamente, per coloro che hanno coperture diverse da quelle regionali (provinciali, interprovinciali, interregionali), il calcolo dovrà essere fatto sulla base della popolazione effettivamente servita. Nella tabella n. 2 sono, invece, indicati gli importi dovuti (in aggiunta a quelli della tabella n. 1) per i contributi relativi ai diritti amministrativi. Tali importi sono suddivisi per scaglioni e, pertanto, ogni operatore di rete dovrà fare riferimento allo scaglione nel quale è ricompresa la sua copertura (la maggior parte degli operatori di rete è compresa nello scaglione “fino a 10 milioni di abitanti” e pertanto dovrebbe corrispondere diritti amministrativi per euro 55.550,00).

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Aeranti-Corallo ha illustrato il proprio giudizio assolutamente critico sullo schema di provvedimento nel corso dell’audizione avanti l’Agcom svoltasi mercoledì 25 giugno. E ha anche presentato un documento di 61 pagine a sostegno delle ragioni del settore. Tale documento contiene anche i calcoli degli importi che dovrebbero essere corrisposti con il nuovo regime di contribuzione da parte di un campione di 50 operatori di rete locali (campione formato con riferimento alle diverse tipologie di operatori e a diverse collocazioni territoriali) facenti parte del sistema associativo. E’ stata effettuata anche una comparazione tra gli importi dovuti con il vecchio regime di contribuzione e quello attuale. Tali dati confermano l’irragionevolezza dei criteri previsti e l’impossibilità per le tv locali di far fronte agli stessi. L’associazione delle tv locali ha, pertanto, chiesto all’Agcom di definire un regime di contribuzione che preveda il pagamento di importi analoghi a quelli che venivano corrisposti nel contesto analogico.

– Lo schema di provvedimento sottoposto a consultazione pubblica non tiene conto delle previsioni dell’art.17, comma 2 del Testo Unico secondo il quale “con proprio provvedimento, l’Autorità provvede ad uniformare i contributi previsti per la diffusione su frequenze terrestri in tecnica analogica e quelli previsti per la diffusione in tecnica digitale”;

– l’Agcom ha errato a ritenersi competente solo per la ridefinizione dei criteri per i contributi per la concessione dei diritti di uso delle frequenze e non anche per la ridefinizione dei contributi relativi ai diritti amministrativi (l’art. 3 quinquies, comma 4 del DL n. 16/12, convertito dalla legge n. 44/12 attribuisce, infatti, all’Agcom la competenza a definire i criteri per la determinazione dei contributi per l’utilizzo delle frequenze e tali contributi ricomprendono sia quelli per la concessione dei diritti di uso, sia quelli per i diritti amministrativi. Inoltre l’Agcom si è già ritenuta competente in materia di contributi per diritti amministrativi con la delibera n. 350/12/CONS e con la circolare 7 agosto 2012);

– il valore delle frequenze assegnate alle tv locali è inferiore al valore attribuito dalla delibera n. 277/13/CONS alle frequenze assegnate alle tv nazionali. Infatti le misure compensative previste dal DL n. 145/2013, convertito dalla legge n. 9/2014 per la dismissione delle frequenze interferenti con i paesi esteri prevedono uno stanziamento di 20 milioni di euro che, considerato il numero di frequenze di cui l’Agcom ha ipotizzato l’esclusione dalla pianificazione, è incompatibile con i valori previsti dalla delibera n. 277/13/CONS;

– la previsione di una copertura minima provinciale per la determinazione dei contributi per la concessione dei diritti di uso non tiene conto che molti di tali diritti sono stati assegnati limitatamente a determinate aree di servizio e che, pertanto, gli stessi hanno una dimensione inferiore a quella provinciale. Stante la evidente fondatezza giuridica delle argomentazioni presentate da Aeranti-Corallo, è ora auspicabile che l’Agcom riveda integralmente lo schema di provvedimento sottoposto a consultazione pubblica evitando un ampio contenzioso con le imprese.

Fonte: TeleRadioFax n. 13/2014 – 28 giugno 2014

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