Dalla Newsletter TeleRadioFax del 17 dicembre 2011 dell’associazione delle tv locali Aeranti -Corallo:
E’ tornata in questi giorni di stretta attualità la questione degli indennizzi alle emittenti locali che dismetteranno l’attività di operatore di rete (canali 61-69 Uhf). Originariamente previsti in 240 milioni di euro dall’art. 1, comma 9 della legge 220/10, tali indennizzi erano divenuti circa 400 milioni (il 10 percento di quanto ricavato dall’asta delle frequenze cedute agli operatori telefonici) grazie alle modificazioni intro-dotte dalla legge 111/11.
La legge di stabilità 2012 ha, di fatto, cancellato l’aumento previsto dal-la legge 111/11, ripristinando il limite di 240 milioni. Inoltre, l’articolo 1, comma 61, della citata legge n. 220 ha previsto che 45 milioni di euro per l’anno 2011 siano destinati alle misure di sostegno per l’emittenza locale (prelevandoli dallo stesso fondo di 240 milioni). Peraltro, in base alla sopravvenuta normativa, il Ministro dell’economia e delle finanze ha provveduto alla riduzione lineare, fino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato, delle dotazioni finanziarie iscritte, a legislazione vigente, nell’ambito delle spese rimodulabili delle emissioni di spesa di ciascun Ministero. In base a tutto ciò, l’importo disponibile per la dismissione dell’attività di operatori di rete delle tv locali si quindi ridotto a soli € 174.684.709.
La cifra è stata comunicata negli scorsi giorni dal Ministro dello Sviluppo economico Corrado Passera che, rispondendo a una interrogazione parlamentare presentata dall’on. Di Pietro dell’IDV, ha anche annunciato la prossima emanazione del decreto interministeriale (Sviluppo Economico e Economia) per definire i criteri e le modalità per l’attribuzione di tali misure. Alla luce di detto importo di 174,6 milioni di euro, è evidente che il Governo debba riconsiderare, con estrema urgenza, l’intera problematica. E’, infatti, impensabile, che vi siano televisioni locali disposte a rinunciare alle frequenze di trasmissione di cui hanno legittimamente ricevuto l’assegnazione a fronte di indennizzi assolutamente irrisori che non solo non risarcirebbero l’emittente della rinuncia frequenziale, ma non consentirebbero, neppure, nella quasi totalità dei casi, il recupero dei costi, da ultimo sostenuti, per il passaggio al digitale.