Canone Rai in bolletta, tutte le risposte dell’Agenzia delle Entrate

canone rai 2016

Mancano pochi giorni all’esordio del nuovo canone Rai inserito nella bolletta elettrica. Lunedì 16 maggio scadrà l’ultima data utile per evitare di pagare due abbonamenti tv o per dichiarare il non possesso di un apparecchio televisivo.

Poi le società elettriche avranno il via libera per preparare le fatture che i clienti riceveranno a luglio con il primo addebito di 70 euro, sei rate arretrate da gennaio a giugno di 10 euro l’una, e poi con quella di luglio e dei mesi successivi inseriti nelle altre bollette del 2016, per arrivare ai 100 euro totali del nuovo canone Rai. Dal prossimo anno si pagheranno dieci euro al mese per dieci mesi.

Entro lunedì 16 maggio si diceva le famiglie che sono intestatarie di più bollette, in molti casi dovranno inviare una dichiarazione sostitutiva telematica (o per mezzo raccomandata), all’Agenzia delle Entrate per chiarire la propria situazione ed evitare di dover pagare due volte l’imposta sulla televisione. Una casistica più o meno completa si può rintracciare sul sito dell’Agenzia delle Entrate, dove sono presenti anche degli esempi di compilazione della dichiarazione da inviare al Fisco. Ma nonostante questo non tutti i nodi saranno risolti entro lunedì.

Alcuni casi sono destinati a rimanere ancora fuori. L’esempio probabilmente più importante è il caso di un inquilino che vive in una casa in cui la bolletta elettrica è intestata al proprietario, ma lo stesso proprietario già paga il canone Rai nella sua abitazione di residenza. In questo caso il proprietario può presentare la dichiarazione sostitutiva chiedendo di pagarlo una sola volta. Toccherebbe all’inquilino saldare il canone, nel caso non lo paghi già da qualche altra parte. Solo che l’inquilino non ha una bolletta elettrica sulla quale possa essere caricato. Questo caso particolare sarà risolto successivamente in un prossimo decreto.

Esistono ancora dei casi poco chiari. Come nel caso di una famiglia unica con doppia abitazione, in cui magari il marito ha residenza in una casa e la moglie in un’altra ed entrambi sono intestatari di una bolletta elettrica. Un escamotage utilizzato magari per avere una doppia esenzione dall’imposta sulla prima casa. In questo casopare che il canone dovrà necessariamente essere pagato due volte. Chi invece dovrà certamente presentare la dichiarazione sostitutiva è chi non possiede un televisore. Anche se in casa si possiedono radio, smarthpone, tablet o Pc. Secondo l’ISTAT in Italia sono 944 mila famiglie quelle che sostengono di non avere la tv in casa. Bisognerà stare attenti a dichiarare il falso, perché la legge prevede delle sanzioni penali.

La fase di rodaggio non sarà semplicissima. L’amministratore delegato di Enel, Francesco Starace, ha dichiarato ieri che il 5% delle chiamate al call center della società riguardano il canone Rai. E questo 5%, una volta che questo farà la sua comparsa sulla bolletta, potrà diventare il 50% o addirittura il 70%. Secondo Starace la gestione del balzello tv nella bolletta della luce sarà all’inizio molto complessa nei primi mesi. «Credo manchi ancora un passaggio formale. Il nostro ciclo di fatturazione è di due mesi. A luglio si riceveranno le bollette che noi prepariamo a maggio. Ma c’è ancora qualche giorno di margine, credo che si possa riuscire» ha dichiarato al Messagero.

Qui si possono leggere tutte le risposte pubblicate dall’Agenzia delle Entrate e dalla Rai sui quesiti più spinosi del nuovo canone Rai in bolletta:

L’utenza elettrica fa presumere la detenzione di un apparecchio ricevente?
Sì, dal 1° gennaio 2016, la detenzione di un apparecchio si presume nei confronti dei titolari di utenza di fornitura elettrica ad uso domestico residente – pdf.

La presunzione di detenzione degli apparecchi opera retroattivamente?
La presunzione si applica solo a partire dal 2016 e non può quindi essere utilizzata per azioni di recupero relative ad eventuali periodi precedenti. Sono naturalmente fatte salve le azioni già intraprese sulla base della normativa in vigore anteriormente alla Legge di stabilità 2016.

Diversi componenti della stessa famiglia anagrafica sono titolari di più contratti per utenza elettrica residente – pdf, nella stessa abitazione o in abitazioni diverse: quanti canoni si devono pagare?
Poiché il canone è dovuto una sola volta per ogni famiglia anagrafica, sarà sufficiente comunicare al SAT su quale fattura elettrica devono essere effettuati gli addebiti compilando il Quadro B del modello di dichiarazione sostitutiva pubblicato sui siti www.agenziaentrate.gov.it e www.canone.rai.it.
Tale dichiarazione non deve essere ripresentata annualmente, ma qualora vengano meno i presupposti dichiarati mediante la compilazione del Quadro B, deve essere presentata una ulteriore dichiarazione avendo cura di compilare la sezione “Dichiarazione di variazione dei presupposti” contenuta nel Quadro B del modello.

Se non possiedo apparecchi televisivi, ma sono titolare di utenza elettrica residente – pdf, come faccio a superare la presunzione di detenzione?
Per superare la presunzione di detenzione di apparecchi televisivi è necessario presentare la dichiarazione di non detenzione, compilando il Quadro A della dichiarazione sostitutiva pubblicata sui siti www.agenziaentrate.gov.it e www.canone.rai.it. Tale dichiarazione ha validità annuale.

Come è sanzionata la dichiarazione sostitutiva mendace?
La mendacità nella dichiarazione sostitutiva espone a responsabilità anche di natura penale. Si rammenta che, per poter legittimamente effettuare tale dichiarazione, è necessario che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica sia detenuto un apparecchio tv da parte di alcun componente della famiglia anagrafica.

Chi può presentare la dichiarazione sostitutiva?
Possono presentare la dichiarazione sostitutiva i titolari di utenza elettrica ad uso domestico residenziale – pdf . La presentazione può essere effettuata a nome proprio o anche in qualità di erede di un soggetto deceduto cui sia ancora transitoriamente intestata l’utenza elettrica.

Come si deve presentare la dichiarazione sostitutiva?
Si può presentare mediante una applicazione web disponibile sul sito di Agenzia delle entrate o tramite gli intermediari abilitati: la dichiarazione si considera presentata nella data risultante dalla ricevuta rilasciata in via telematica dall’Agenzia delle entrate. Si può altresì presentare in forma cartacea, mediante spedizione a mezzo del servizio postale al Sat – c.p.22 Torino – per plico raccomandato senza busta unitamente a copia di un valido documento di riconoscimento; in tal caso la dichiarazione si considera presentata nella data di spedizione risultante dal timbro postale.

Cosa devo fare se, successivamente alla dichiarazione di non detenzione, sono venuto in possesso di apparecchi televisivi?
In questo caso si deve presentare una nuova dichiarazione, avendo cura di compilare la sezione “Dichiarazione di variazione dei presupposti” contenuta nel Quadro A del modello. Tale dichiarazione comporta l’addebito del canone dal mese in cui è presentata.

In passato avevo formalizzato denuncia di cessazione dell’abbonamento per suggellamento: sono esonerato dalla dichiarazione di non detenzione?
No: in questo caso, qualora non si sia nel frattempo venuti in possesso di apparecchi ulteriori rispetto a quelli per i quali fu richiesto il suggellamento, va compilata l’apposita sezione del Quadro A del modello di dichiarazione sostitutiva.

Cosa devo fare se, avendo a suo tempo dato disdetta per suggellamento, sia poi venuto in possesso di apparecchi ulteriori rispetto a quelli per i quali richiesi il suggellamento stesso?
In questo caso si deve presentare una nuova dichiarazione, avendo cura di compilare la sezione “Dichiarazione di variazione dei presupposti” contenuta nel Quadro A del modello. Tale dichiarazione comporta l’addebito del canone dal mese in cui è presentata.

Le dichiarazioni sostitutive presentate su modelli non conformi dal 1° gennaio 2016 e anteriormente alla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle entrate (24 marzo 2016) sono valide?
Le dichiarazioni presentate dal 1° gennaio 2016 e anteriormente alla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle entrate, e quindi su modelli non conformi a quello approvato con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sono valide a condizione che siano rese ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000 e contengano tutti gli elementi richiesti dal modello di dichiarazione approvato per la specifica tipologia di dichiarazione resa.

Relativamente al 2016, quali sono i termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva?
Per il 2016, la dichiarazione sostitutiva presentata entro il 16 maggio 2016 esonera dall’obbligo di pagamento del canone per tutto l’anno; quella presentata dal 17 maggio al 30 giugno esonera per il semestre luglio-dicembre 2016. La dichiarazione sostitutiva presentata dal 1° luglio 2016 al 31 gennaio 2017 esonera dall’obbligo di pagare il canone per tutto il 2017.

A regime, vale a dire dal 2017 in poi, quali sono i termini di presentazione della dichiarazione di non detenzione?
Dal 2017 i termini di efficacia delle dichiarazioni di non detenzione sono i seguenti:

– dichiarazione presentata dal 1° febbraio al 30 giugno: esonera dall’obbligo di pagamento per il secondo semestre dello stesso anno;
– dichiarazione presentata dal 1° luglio al 31 gennaio dell’anno successivo: esonera dall’obbligo del pagamento per l’intero anno successivo.

La dichiarazione di non detenzione perde efficacia alla fine dei suddetti periodi di validità: ne consegue che, se non viene reiterata, torna ad operare la presunzione di detenzione, con conseguente addebito nella fattura elettrica.

Chi attiva una nuova utenza elettrica per la prima volta nel corso dell’anno e non detiene alcun apparecchio televisivo quali termini ha per presentare la dichiarazione di non detenzione?
I soggetti che attivano un’utenza elettrica per la prima volta nel corso dell’anno, e che non siano già titolari di altra utenza residenziale nell’anno di attivazione, saranno esonerati dall’obbligo di pagare il canone, a decorrere dalla data di attivazione della fornitura, qualora presentino la dichiarazione entro la fine del mese successivo alla data di attivazione della fornitura stessa. La dichiarazione presentata dopo tale scadenza ha effetto secondo i termini previsti per le utenze elettriche già attive. Relativamente al 2016, per le nuove utenze attivate nei mesi di gennaio febbraio e marzo la dichiarazione sostitutiva, per avere effetto a decorrere dalla data di attivazione della fornitura, va presentata entro il 16 maggio 2016.

Chi deve pagare il canone in famiglia, se la moglie ha sempre pagato l’abbonamento tv mentre l’utenza elettrica residenziale – pdf è invece intestata al marito?
Se marito e moglie appartengono alla medesima famiglia anagrafica, il canone è dovuto una sola volta. Il canone sarà addebitato solo sulla fattura per la fornitura di energia elettrica intestata al marito e lo sportello SAT procederà alla voltura del canone di abbonamento nei confronti del marito. Nessuna dichiarazione sostitutiva deve essere presentata dalla moglie o dal marito.

È tenuto al pagamento del canone TV il contribuente intestatario dell’utenza elettrica, titolare di un bed and breakfast, se già paga il canone TV speciale per l’unico apparecchio TV presente nell’alloggio (a disposizione della famiglia e degli ospiti)?
La detenzione di un apparecchio televisivo fuori dall’ambito familiare comporta l’obbligo di stipulare un canone speciale. Pertanto, in tutti quei casi in cui l’apparecchio sia installato in locali che ne permettano la visione anche ai propri clienti, è dovuto non già il canone ordinario, ma quello speciale.
Nel caso in esame, considerato che opera la presunzione di detenzione introdotta dalla legge di stabilità 2016 e che il contribuente già paga il canone speciale, lo stesso può presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione compilando il quadro A.

Cosa deve fare un contribuente ricoverato in una casa di riposo?
Se il contribuente detiene un apparecchio tv nella propria abitazione è tenuto al pagamento del canone anche se è ricoverato in casa di riposo.
Se il contribuente non possiede la TV, qualora sia titolare di un’utenza elettrica con tariffa residenziale, per evitare l’addebito del canone nella fattura elettrica, dovrà presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione.
Se, invece, il contribuente non possiede la TV e non è titolare di un’utenza elettrica con tariffa residenziale (ad esempio, perché l’utenza elettrica è intestata al figlio che risiede in altra abitazione) ed è già titolare di abbonamento alla TV dovrà seguire la procedura già utilizzata negli anni passati e, quindi, dovrà dare disdetta dell’abbonamento ai sensi dell’art. 10 del RDL n. 246/1938, inviando un’apposita raccomandata allo Sportello SAT dell’Agenzia delle entrate.

Nel concetto di “famiglia anagrafica”, sono incluse le coppie di fatto residenti nella stessa abitazione?
In relazione alla definizione di famiglia anagrafica recata dall’art. 4 del DPR n. 223/1989 rileva la certificazione del Comune competente.
A titolo informativo, si segnala che sul sito www.lineaamica.gov.it è presente la risposta di seguito riportata.
“Il Regolamento Anagrafico della Popolazione Residente (Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223) prevede, all’articolo 13, che i soggetti effettuino dichiarazioni anagrafiche quali la costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, mediante apposita “modulistica per effettuare le dichiarazioni anagrafiche” predisposta dal Dipartimento Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno ed adottata da ogni Comune.
L’articolo 4 dello stesso Decreto evidenzia che, agli effetti anagrafici, per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune (unico nucleo familiare); una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona.
I soggetti che effettuano dichiarazioni anagrafiche chiariscono se nell’abitazione sita all’indirizzo di residenza sono già iscritte delle persone ed indicano se sussistono o non sussistono, rapporti di coniugio, parentela, affinità, adozione, tutela o vincoli affettivi con esse. Persone o famiglie che coabitano nello stessa abitazione possono dar luogo, a distinte famiglie anagrafiche (distinti nuclei familiari) solo se tra i componenti delle due famiglie non vi sono tali vincoli.
Nella pubblicazione Metodi e Norme, serie B, n. 29 del 1992, redatta congiuntamente dall’ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica) e dal Ministero dell’Interno, si precisa che la prova dei “vincoli affettivi” di cui alla definizione della famiglia anagrafica (art. 4 del già citato Regolamento Anagrafico) viene riconosciuta alla dichiarazione che gli interessati rendono al momento della costituzione o subentro nella famiglia.
La dichiarazione già resa sull’esistenza dei vincoli affettivi non può essere soggetta a continui ripensamenti.
I vincoli stessi sono da ritenersi cessati soltanto con il cessare della coabitazione.”

E’ possibile trasmettere la dichiarazione sostitutiva tramite posta elettronica certificata?
E’ possibile trasmettere la dichiarazione sostitutiva tramite posta elettronica certificata, purché la dichiarazione stessa sia sottoscritta mediante firma digitale, coerentemente con quanto previsto dagli articoli 48 e 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale).
La dichiarazione firmata digitalmente dovrà essere inviata mediante PEC all’indirizzo: [email protected]

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