Senza anagrafe nazionale dei residenti è impossibile pagare il canone Rai in bolletta. A meno che siano i Comuni a trasmettere al fisco i dati delle famiglie anagrafiche
Complesso gestire il pagamento del canone Rai in bolletta secondo il fisco italiano perché servono i dati delle famiglie anagrafiche e a trasmetterli non possono essere che i Comuni. Lo ha sottolineato il direttore gestione tributi dell’Agenzia delle entrate, Paolo Savini, in un’audizione alla Commissione Anagrafe tributaria.
Come riporta l’Ansa, Savini ha spiegato che per il pagamento del canone Rai in bolletta «assume cruciale importanza la corretta individuazione della famiglia anagrafica che, in modo del tutto peculiare rispetto alle diverse imposte del nostro sistema tributario, costituisce di fatto il soggetto passivo del tributo. Allo stato attuale, in attesa della costituzione della nuova Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, l’individuazione della famiglia anagrafica risulta particolarmente complessa».
Per superare «tale criticità», secondo Savini, almeno fino al completo avvio dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, il decreto attuativo in corso di emanazione da parte del Mise «dovrà prevedere che i Comuni siano tenuti a trasmettere all’Agenzia delle entrate, su richiesta della stessa Agenzia delle entrate, i dati relativi alle famiglie anagrafiche». Dove per famiglia anagrafica si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità adozione o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora occasionale nello stesso comune.
Non avendo la Legge di Stabilità modificato il presupposto impositivo che resta il possesso dell’apparecchio tv ed essendo il canone dovuto una sola volta in relazione a tutte le residenze e dimore della famiglia anagrafica, ha spiegato il dirigente dell’Agenzia, ai fini del corretto addebito del canone tv, nelle fatture di energia elettrica, è fondamentale disporre di corrette informazioni circa:
– i soggetti titolari di contratti per la fornitura di energia elettrica uso domestico;
– i soggetti esentati dal pagamento (soggetti con più di 75 anni e reddito non superiore a 6.713,98 l’anno);
– le dichiarazioni di non possesso dell’apparecchio tv (articolo 1, comma 153, della Legge di Stabilità 2016);
– i pagamenti eseguiti con altre modalità da soggetti che pur essendo tenuti al pagamento del canone tv non dispongono di contratti elettrici uso domestico sul quale effettuare l’addebito (ad esempio il custode di una scuola che vive in locali resi disponibili dalla scuola stessa);
– le famiglie anagrafiche con le relative residenze.
Fonte: Ansa