Canone Rai, tempi strettissimi per chi non possiede la tv

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Chi non possiede un televisore e non dovrà pagare il canone Rai in bolletta potrà autocertificarlo all’Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile 2016.

Dopo mille ritardi e incomprensioni il varo del decreto attuativo definitivo sul canone Rai è slittato di un mese, ma almeno arriva dal governo una prima certezza per coloro che non hanno un televisore. Anche se ci sarà da correre.

Secondo la Legge 208/2015, l’ Agenzia delle Entrate deve produrre un provvedimento direttoriale per permettere ai cittadini di superare la presunzione del possesso di apparecchio televisivo in quanto titolari di un contratto di fornitura di energia elettrica. Una vera propria autocertificazione, rilasciata ai sensi del Dpr 445/2000, da presentare all’Agenzia delle Entrate, con validità per l’anno in cui è stata presentata. Dall’entrata in vigore della legge sono passati quasi tre mesi ma sinora non c’era traccia del provvedimento. Ma le Entrate hanno comunicato all’Unione nazionale consumatori che dovrebbe vedere la luce entro questa settimana e che il «congruo termine» per esaminarlo, redigere e inviare l’autocertificazione all’Agenzia (non si sa ancora con quali modalità) dovrebbe essere fissato non prima del 30 aprile 2016. L’autocertificazione, oltretutto, avrà valore solo per l’anno in corso, quindi nel 2017 andrà rifatta, se rimarranno le condizioni.

Secondo le stime più recenti si tratta del 2-3% delle famiglie italiane, quindi tra le 500mila e le 800mila autocertificazioni da gestire. Una bella cifra, soprattutto se non verrà previsto l’obbligo di invio telematico. Ma non si tratta del solo adempimento a carico dell’Agenzia: la Legge 208/2015 e il decreto dello Sviluppo in via di emanazione prevedono che dalle Entrate partano molte delle informazioni essenziali alle imprese elettriche per addebitare il canone in modo corretto.

Infatti (a differenza dell’interpretazione data su Il Sole 24 Ore del 17 marzo) entro 15 giorni dall’entrata in vigore del Dm l’Agenzia dovrà definire, d’intesa con l’Acquirente Unico, le modalità e i tempi di trasmissione delle informazioni sui soggetti che hanno presentato l’autocertficazione e sui soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica che non devono avere l’addebito in fattura perché pagano con altre modalità o perché un membro risulta esente. Inoltre l’Agenzia e l’Acquirente devono allineare, sulla scorta dei dati dell’Anagrafe tributaria, i titolari dei contratti elettrici e la loro residenza. Poi la palla passa all’Acquirente unico, che entro il 31 maggio (tempi strettissimi) deve fornire alle imprese elettriche tutte le informazioni necessarie per l’addebito in bolletta.

Fonte: ilsole24ore.com

Aggiornamento 25/03/2016: Online il modulo per certificare il non possesso della tv

È stato messo a disposizione sul sito della Rai (www.canone.rai.it) il modello di autocertificazione per evitare il pagamento del canone Rai in caso di non possesso di un televisore. Il modello potrà essere utilizzato sia da chi non possiede la tv sia da chi intende segnalare che il canone per il nucleo familiare è già intestato ad un soggetto diverso dall’intestatario della bolletta elettrica. Il modello si potrà inviare direttamente on line dal prossimo 4 aprile, oppure rivolgendosi ad un Caf o per posta. In ogni caso per evitare il Canone 2016 deve essere inoltrato per raccomandata entro il 30 aprile, o per via telematica entro il 30 maggio. Le false dichiarazioni, come è chiarito sullo stesso modello, comportano sanzioni civili e penali.

I dati da comunicare.   Il modello consente di comunicare all’Agenzia delle entrate:
il fatto che nessun componente della famiglia possiede una tv in nessuna delle abitazioni per le quali il chi presenta la dichiarazione dichiarante è titolare di un’utenza elettrica;

– che non esiste nessun apparecchio ulteriore rispetto a quello per il quale è stato richiesto il suggellamento entro il 31 dicembre 2015;
– che il canone non deve essere addebitato in alcuna delle utenze elettriche intestate a chi presenta la dichiarazione in quanto è già abbonato un altro componente della stessa famiglia anagrafica.

L’autocertificazione può essere anche presentata da un erede.

Nel modello l’Agenzia delle entrate ricorda che per famiglia anagrafica si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. Risolte, quindi, molte delle problematiche aperte con la nuova versione del canone in bolletta. L’autocertificazione ha comunque una validità solo annuale, per cui va presentata anno per anno.

Il modello di dichiarazione sostitutiva potrà essere presentato online dal prossimo 4 aprile sul sito internet delle Entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel rilasciate dall’Agenzia, oppure tramite gli intermediari abilitati. Nei casi in cui non sia possibile l’invio telematico, è prevista la presentazione del modello, insieme a un valido documento di riconoscimento, tramite servizio postale in plico raccomandato senza busta all’indirizzo: Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 – 10121 Torino.

Per il 2016, primo anno di applicazione del pagamento del canone in bolletta, la dichiarazione sostitutiva avrà effetto per l’intero canone dovuto per l’anno 2016 se viene presentata tramite raccomandata entro il 30 aprile 2016, oppure in via telematica entro il 10 maggio 2016. La dichiarazione presentata tramite raccomandata dal 1° maggio 2016 ed entro il 30 giugno 2016, oppure in via telematica dall’11 maggio 2016 al 30 giugno 2016, avrà effetto per il canone dovuto per il semestre luglio-dicembre dello stesso anno. La dichiarazione presentata dal 1 luglio al 31 gennaio 2017 avrà effetto per l’intero canone dovuto per l’anno 2017. (repubblica.it)

Il provvedimento

Le istruzioni per complilare il modello

Il modello di dichiarazione sostitutiva

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