L’Antitrust italiano ha erogato a Sky una multa da 175mila euro per pratica commerciale scorretta a causa della pubblicità dello scorso anno sulla Champions League. Negli spot si pubblicizzavano i 128 match della pay-tv satellitare in esclusiva e non si faceva riferimento alle partite (144) non in esclusiva.
128 partite in esclusiva solo su Sky, tutte live, tutte in alta definizione. La promozione è quella attuata da Sky Italia per la Champions League 2014-2015 ed è finita nel mirino dell’Antitrust che l’ha considerata poco trasparente e ingannevole, perché ogni mercoledì una partita di una squadra italiana, o comunque la “migliore” partita, veniva invece trasmessa in diretta solo sulle reti Mediaset.
«Si ritiene che la campagna pubblicitaria diffusa da Sky sia idonea ad indurre in errore i consumatori in merito alle caratteristiche ed alle limitazioni connesse all’offerta delle partite della Champions League 2014-2015», informa l’Antitrust nell’ultimo bollettino. «Le affermazioni riportate da Sky nella pubblicità dell’offerta, specialmente l’enfasi posta sul fatto che l’evento calcistico sia “live e in esclusiva” e “solo su Sky” indurrebbero i consumatori a ritenere che il professionista abbia l’esclusivita di tutte le partite del torneo in diretta – spiega l’Antitrust – quando invece ogni mercoledì una partita di una squadra italiana o comunque la c.d. migliore partita del mercoledì risulterebbe fruibile in diretta soltanto sulle reti Mediaset e quindi non accessibile dai sottoscrittori dell’abbonamento Sky».
Nelle comunicazioni promozionali si enfatizza invece che l’offerta degli eventi calcistici della Champions League 14-15 è “live” e/o “in esclusiva” e/o “solo su Sky” e questo, spiega l’Autorità, è idonea a indurre in errore il consumatore circa l’effettiva disponibilità su Sky di tutte le partite del torneo in diretta. Lo stesso accade per il fatto di indicare che l’offerta riguarda 128 partite, senza dire che il numero totale è invece superiore (sono 144 più la finale).
Dice l’Antitrust: «Allo stesso modo si ritiene che il riferimento al numero di eventi nella effettiva disponibilità del professionista (128 partite, incluse le 18 del turno preliminare di spareggio), in quanto non accompagnato dall’indicazione del totale delle partite disputate nel torneo (144 più la finale) ed inserito nel contesto di affermazioni quali “La UEFA Champions League 2014/2015 con 128 partite in esclusiva, è solo su SKY”; “La prossima stagione di Champions League, con 128 partite in esclusiva la vedrai solo su Sky, tutte live, tutte in HD, da vivere dove vuoi con Sky Go”, lascia intendere al consumatore che le 128 partite trasmesse in esclusiva ricomprendano l’intera competizione calcistica, anche alla luce dell’enfasi posta sui vantaggi connessi al confezionamento del prodotto garantito da tale operatore (visione in HD, interattività, possibilità di visione dell’evento ovunque si voglia grazie a Sky Go, cronaca da parte dei propri commentatori)”.
La campagna pubblicitaria, contesta inoltre l’Autorità, è proseguita anche dopo che erano già state disputate le 18 partite del turno preliminare, quando dunque le partite disponibili erano 110 e non più 128. A questo si aggiunge che l’enfasi data nei messaggi e negli spot alla disponibilità delle partite di Roma e Juventus «è suscettibile di ingenerare nel consumatore il convincimento che le partite di tali squadre siano tutte comprese nell’esclusiva pubblicizzata».
Sostiene l’Antitrust: «Nel corso dell’istruttoria è stato invece accertato che 14 partite della fase finale della Champions League (e 2 del turno preliminare) sono visibili su Sky solo in differita, in quanto il professionista non ha l’esclusiva né la disponibilità della trasmissione in diretta delle partite del mercoledì delle squadre italiane o comunque della migliore partita del mercoledì che sono trasmesse in chiaro da Mediaset sul digitale terrestre». L’Antitrust contesta anche che, nei numerosi messaggi prodotti, solo uno riporta la limitazione e indica che per vedere la partita del mercoledì trasmessa in chiaro sul digitale terrestre con il decoder Sky bisogna collegare la Digital Key e sintonizzarsi sul canale 5005.
La campagna è dunque considerata idonea a indurre in errore il consumatore. E questo vale, spiega l’Antitrust, anche se in una fase successiva l’azienda indicava le limitazioni dell’offerta. «Non possono rappresentare un’esimente – si legge nel bollettino dell’Autorità – le maggiori delucidazioni fornite da Sky attraverso la rete commerciale o in occasione di chiamate al servizio clienti in quanto tale informativa riguarda un momento successivo alla prima fase di contatto con il consumatore, rappresentata dalla fruizione del messaggio pubblicitario. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, la correttezza della condotta deve essere verificata nell’ambito del medesimo contesto di comunicazione in cui la pratica viene integrata e non già sulla base di ulteriori informazioni che il professionista rende disponibili in un contesto diverso o in una fase successiva ed eventuale a quella in cui la condotta si realizza e, quindi, ad effetto promozionale ormai prodotto».
Fonti: ItaliaOggi |helpconsumatori.it
Ho letto con piacere. Posso segnalare questa intervista a Pietro Guerrieri, direttore generale di SES Astra Italia, sul futuro della tv italiana? https://www.youtube.com/watch?t=200&v=pxZg5u7lJiw