E’ tenuto al pagamento del canone Rai chiunque detiene un apparecchio televisivo. Per apparecchio televisivo si intende un apparecchio in grado di ricevere, decodificare e visualizzare il segnale digitale terrestre o satellitare, direttamente – in quanto costruito con tutti i componenti tecnici necessari – oppure tramite decoder o sintonizzatore esterno.
Il canone è dovuto una sola volta in relazione a tutti gli apparecchi detenuti dai componenti della stessa famiglia anagrafica, indipendentemente dal numero di abitazioni in cui sono presenti apparecchi tv.
Sì, dal 1° gennaio 2016, la detenzione di un apparecchio si presume nei confronti dei titolari di utenza di fornitura elettrica ad uso domestico residente e il canone Rai viene addebitato nelle fatture per la fornitura di energia elettrica.
La presunzione si applica solo a partire dal 2016 e non può quindi essere utilizzata per azioni di recupero relative ad eventuali periodi precedenti. Sono naturalmente fatte salve le azioni già intraprese sulla base della normativa in vigore anteriormente alla Legge di Stabilità 2016.
Il canone tv è dovuto una sola volta se i componenti della famiglia residenti appartengono alla medesima famiglia anagrafica. Il canone sarà addebitato solo sulla fattura per la fornitura di energia elettrica intestata alla persona titolare del contratto e l’Agenzia delle entrate procederà alla voltura del canone di abbonamento nei confronti del titolare del contratto. In questo caso non c’è bisogno di presentare una dichiarazione sostitutiva per dimistrare di essere esenti dal pagamento.
La detenzione di un apparecchio televisivo fuori dall’ambito familiare comporta l’obbligo di stipulare un canone speciale. Pertanto, in tutti quei casi in cui l’apparecchio sia installato in locali che ne permettano la visione anche ai propri clienti (ad esempio in un B&B), è dovuto non già il canone Rai ordinario, ma quello speciale.
Se il contribuente detiene un apparecchio tv nella propria abitazione è tenuto al pagamento del canone Rai anche se è ricoverato in casa di riposo. Se il contribuente non possiede la tv, qualora sia titolare di un’utenza elettrica con tariffa residenziale, per evitare l’addebito del canone nella fattura elettrica, dovrà presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione.
Se, invece, il contribuente non possiede la tv e non è titolare di un’utenza elettrica con tariffa residenziale (ad esempio, perché l’utenza elettrica è intestata al figlio che risiede in altra abitazione) ed è già titolare di abbonamento alla tv dovrà seguire la procedura già utilizzata negli anni passati e, quindi, dovrà dare disdetta dell’abbonamento ai sensi dell’art. 10 del RDL n. 246/1938, inviando un’apposita raccomandata allo Sportello SAT dell’Agenzia delle entrate.
In relazione alla definizione di famiglia anagrafica recata dall’art. 4 del DPR n. 223/1989 rileva la certificazione del Comune competente. A titolo informativo, si segnala che sul sito www.lineaamica.gov.it è presente la risposta di seguito riportata. “Il Regolamento Anagrafico della Popolazione Residente (Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223) prevede, all’articolo 13, che i soggetti effettuino dichiarazioni anagrafiche quali la costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, mediante apposita “modulistica per effettuare le dichiarazioni anagrafiche” predisposta dal Dipartimento Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno ed adottata da ogni Comune.
L’articolo 4 dello stesso Decreto evidenzia che, agli effetti anagrafici, per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune (unico nucleo familiare); una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona. I soggetti che effettuano dichiarazioni anagrafiche chiariscono se nell’abitazione sita all’indirizzo di residenza sono già iscritte delle persone ed indicano se sussistono o non sussistono, rapporti di coniugio, parentela, affinità, adozione, tutela o vincoli affettivi con esse. Persone o famiglie che coabitano nello stessa abitazione possono dar luogo, a distinte famiglie anagrafiche (distinti nuclei familiari) solo se tra i componenti delle due famiglie non vi sono tali vincoli.
Nella pubblicazione Metodi e Norme, serie B, n. 29 del 1992, redatta congiuntamente dall’ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica) e dal Ministero dell’Interno, si precisa che la prova dei “vincoli affettivi” di cui alla definizione della famiglia anagrafica (art. 4 del già citato Regolamento Anagrafico) viene riconosciuta alla dichiarazione che gli interessati rendono al momento della costituzione o subentro nella famiglia. La dichiarazione già resa sull’esistenza dei vincoli affettivi non può essere soggetta a continui ripensamenti. I vincoli stessi sono da ritenersi cessati soltanto con il cessare della coabitazione.”
Se non si possiedono apparecchi televisivi in casa, ma si è titolari di utenza elettrica residente, per superare la presunzione di detenzione di apparecchi televisivi è necessario presentare la dichiarazione di non detenzione, valida per un anno, compilando il Quadro A della dichiarazione sostitutiva pubblicata sui siti agenziaentrate.gov.it e canone.rai.it.
Poiché il canone Rai è dovuto una sola volta per ogni famiglia anagrafica, sarà sufficiente comunicare all’Agenzia delle Entrate su quale utenza elettrica devono essere effettuati gli addebiti compilando il Quadro B del modello di dichiarazione sostitutiva pubblicato sui siti agenziaentrate.gov.it e canone.rai.it.
Nell’apposita sezione del Quadro B va indicato il codice fiscale del familiare sulla cui utenza il canone Rai è addebitato e la data di decorrenza dei presupposti attestati, in questo caso la data da cui sussiste l’appartenenza alla stessa famiglia anagrafica dell’intestatario dell’utenza elettrica, come risultante dalla data dichiarata all’Anagrafe Comunale di riferimento.
Tale dichiarazione può essere presentata in qualunque momento dell’anno e non deve essere ripresentata annualmente, ma qualora vengano meno i presupposti dichiarati mediante la compilazione del Quadro B, deve essere presentata una ulteriore dichiarazione avendo cura di compilare la sezione “Dichiarazione di variazione dei presupposti” contenuta nel Quadro C del modello.
Possono presentare la dichiarazione sostitutiva i titolari di utenza elettrica ad uso domestico residenziale. La presentazione può essere effettuata a nome proprio o anche in qualità di erede di un soggetto deceduto cui sia ancora transitoriamente intestata l’utenza elettrica.
Si può presentare mediante il sito di Agenzia delle entrate o tramite gli intermediari abilitati: la dichiarazione si considera presentata nella data risultante dalla ricevuta rilasciata in via telematica dall’Agenzia delle entrate.
Si può altresì presentare in forma cartacea, mediante spedizione a mezzo del servizio postale al Sat – c.p.22 Torino – per plico raccomandato senza busta unitamente a copia 5 di un valido documento di riconoscimento; in tal caso la dichiarazione si considera presentata nella data di spedizione risultante dal timbro postale.
In questo caso si deve presentare una nuova dichiarazione, avendo cura di compilare la sezione “Dichiarazione di variazione dei presupposti” contenuta nel Quadro C del modello. Tale dichiarazione comporta l’addebito del canone dal mese in cui è presentata.
In questo caso, qualora non si sia nel frattempo venuti in possesso di apparecchi ulteriori rispetto a quelli per i quali fu richiesto il suggellamento, per notificare il non possesso del tv va compilata l’apposita sezione del Quadro A del modello di dichiarazione sostitutiva.
Dal 2017 i termini di efficacia delle dichiarazioni di non detenzione sono i seguenti:
La dichiarazione di non detenzione perde efficacia alla fine dei suddetti periodi di validità: ne consegue che, se non viene reiterata, torna ad operare la presunzione di detenzione, con conseguente addebito nella fattura elettrica.
La dichiarazione sostitutiva presentata per comunicare che il canone è addebitato sull’utenza elettrica intestata ad altro componente della famiglia anagrafica (Quadro B) può essere presentata in qualunque momento dell’anno, non deve essere ripresentata annualmente e ha effetto, ai fini della determinazione del canone dovuto, in base alla data di decorrenza dei presupposti attestati.
I soggetti che attivano un’utenza elettrica per la prima volta nel corso dell’anno, e che non siano già titolari di altra utenza residenziale nell’anno di attivazione, saranno esonerati dall’obbligo di pagare il canone Rai, a decorrere dalla data di attivazione della fornitura, qualora presentino la dichiarazione entro la fine del mese successivo alla data di attivazione della fornitura stessa. La dichiarazione presentata dopo tale scadenza ha effetto secondo i termini previsti per le utenze elettriche già attive.
La moglie, in qualità di erede, può presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione per evitare l’addebito del canone tv sull’utenza elettrica ancora intestata al marito deceduto, avendo cura di indicare i dati anagrafici e il codice fiscale del marito deceduto nella sezione “in qualità di erede di” e compilando la sezione “Dichiarazione” contenuta nel il Quadro A del modello.
Per evitare l’addebito sull’utenza intestata al deceduto è necessario compilare il Quadro B della dichiarazione sostitutiva in qualità di erede, indicando nell’apposito campo il codice fiscale dell’erede intestatario dell’utenza elettrica su cui è già addebitato il canone Rai.
Nel campo “data inizio” va indicata la data da cui ricorrono i presupposti attestati, in questo caso va indicata la data del decesso. Se la dichiarazione è presentata in qualità di erede, come in questo caso, non è necessario che il dichiarante e il defunto facciano parte della stessa famiglia anagrafica.
Se si ritiene che l’addebito del canone tv nella fattura elettrica non sia corretto è possibile il pagamento della sola quota energia: il pagamento parziale della fattura va effettuato secondo le modalità definite da ciascuna impresa elettrica per i pagamenti parziali, indicando nella causale di versamento l’imputazione del pagamento (in questo caso, quota energia elettrica). In mancanza di tale indicazione, la somma versata è comunque attribuita prioritariamente alla fornitura elettrica. L’Agenzia delle entrate effettuerà successivamente riscontri sulle singole posizioni.
Se, invece, è stato già effettuato il pagamento della fattura, si potrà richiedere il rimborso del canone Rai con le modalità previste dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 agosto 2016.
Dal 2016 il canone è addebitato sull’utenza elettrica di tipo domestico residenziale. In caso di mancato addebito, occorre verificare con la propria impresa elettrica il tipo di contratto e controllare se il canone Rai viene addebitato nella bolletta successiva. In caso contrario, l’importo dovuto deve essere versato utilizzando il modello F24. I codici tributo da inserire nel modello sono: “TVRI” (per rinnovo abbonamento); “TVNA” (per nuovo abbonamento).
Perché il canone tv è automaticamente addebitato sulle utenze elettriche di tipo domestico residenziale (si ricorda che non dovrebbe sussistere più di un’utenza elettrica di tipo domestico residenziale nell’ambito di una stessa famiglia anagrafica). Tuttavia, poiché il canone Rai è dovuto una sola volta per famiglia anagrafica, per evitare il doppio addebito è necessario compilare il Quadro B della dichiarazione sostitutiva, indicando il codice fiscale da addebitare e nel campo “data inizio” la data da cui ricorrono i presupposti attestati (la data da cui decorre l’appartenenza alla stessa famiglia anagrafica dell’intestatario dell’utenza elettrica, come risultante dalla data dichiarata all’Anagrafe Comunale di riferimento); se questa è avvenuta in una data antecedente al 1° gennaio dell’anno di presentazione, si può indicare, convenzionalmente, il 1° gennaio dell’anno di presentazione.
La corretta presentazione della dichiarazione interrompe l’addebito del canone dalla prima rata utile successiva alla ricezione della stessa, tenendo conto della data di decorrenza dei presupposti 9 attestati, fermo restando il diritto del contribuente a chiedere il rimborso dell’importo eventualmente versato in eccesso con l’apposito modello ‘Richiesta di rimborso del canone di abbonamento alla televisione per uso privato pagato mediante addebito nelle fatture per energia elettrica”.
Se, quindi, il canone tv è già stato pagato, anziché presentare la dichiarazione sostitutiva di cui al quadro B e richiedere poi il rimborso per gli anni precedenti, è possibile presentare la sola istanza di rimborso indicando come causale il codice 4. In tal caso nel campo “data inizio” va indicata la data da cui ricorrono i presupposti che si stanno attestando (ad esempio appartenenza alla stessa famiglia anagrafica).
Se il presupposto attestato ricorre da date precedenti il 1° gennaio dell’anno di presentazione dell’istanza di rimborso), nel campo “data inizio” può essere indicato, convenzionalmente, il 1° gennaio dell’anno di presentazione. Se il campo “data fine” non è compilato, la richiesta di rimborso presentata con motivazione codice 4 vale come dichiarazione sostitutiva per dichiarare che il canone di abbonamento alla televisione per uso privato non deve essere addebitato in alcuna delle utenze elettriche intestate al richiedente del rimborso in quanto il canone è dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica.
Per evitare l’addebito sull’utenza ancora intestata al deceduto è necessario che lei compili il Quadro B della dichiarazione sostitutiva in qualità di erede, indicando nell’apposita sezione il suo codice fiscale quale soggetto che già paga il canone tv mediante addebito sulla propria utenza e nel campo “data inizio” la data da cui ricorrono i presupposti attestati. Nel suo caso, nel campo “data inizio”, va indicato il giorno del decesso. Se questo è avvenuto in una data antecedente al 1° gennaio dell’anno di presentazione, può indicare, convenzionalmente, il 1° gennaio dell’anno di presentazione. La dichiarazione sostitutiva ha effetto per il canone Rai dovuto in base alla data di decorrenza dei presupposti attestati. Se i presupposti ricorrono dal 1° gennaio dell’anno di presentazione della dichiarazione sostitutiva il canone tv non è dovuto a partire dal primo semestre dell’anno. Se i presupposti ricorrono dal 2 gennaio al 1° luglio dell’anno di presentazione della dichiarazione sostitutiva il canone Rai non è dovuto a partire dal secondo semestre dell’anno. Se i presupposti ricorrono da una data successiva al 1° luglio il canone non è dovuto a partire dal primo semestre dell’anno successivo. Le modalità per richiedere il rimborso del canone Rai addebitato e non dovuto sono indicate nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 agosto 2016.
Per evitare l’addebito sull’utenza ancora transitoriamente intestata al deceduto è necessario che lei compili il Quadro B della dichiarazione sostitutiva in qualità di erede, indicando come codice fiscale da addebitare il codice fiscale del suo famigliare intestatario dell’utenza elettrica e nel campo “data inizio” la data da cui ricorrono i presupposti attestati. Nel suo caso, nel campo “data inizio”, va indicato il giorno del decesso. Le modalità per richiedere il rimborso del canone addebitato e non dovuto sono indicate nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 agosto 2016.
In generale non si dovrebbe essere titolari di più di un’utenza elettrica di tipo domestico residenziale. In ogni caso, si suggerisce di verificare che i riferimenti anagrafici e il codice fiscale presenti nei due contratti siano aggiornati. Le modalità per richiedere il rimborso del canone addebitato e non dovuto sono indicate nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 agosto 2016.
In generale non si dovrebbe essere titolari di più di un’utenza elettrica di tipo domestico residenziale. Il canone Rai verrà addebitato sul contratto della tipologia “clienti residenti” (D2) ove l’altro sia della tipologia “altri clienti domestici” (D3). Qualora invece i contratti fossero entrambi della tipologia “clienti residenti” (D2), verrà addebitata la fornitura con attivazione più recente.
Il canone Rai è addebitato esclusivamente sull’utenza di tipo residenziale.
Il canone Rai è addebitato dal mese di attivazione della fornitura. L’importo dell’addebito è desumibile dalla tabella n.4 della Circolare n. 45/E del 30 dicembre 2016. L’addebito avverrà nella prima fattura elettrica utile, dove saranno addebitate le rate già scadute. Si ricorda, che se il televisore era già posseduto prima dell’attivazione dell’utenza elettrica, il canone tv è dovuto a partire dal mese in cui si è in possesso del televisore per l’importo totale risultante dalla tabella 2 di pagina 7 della Circolare n. 45/E del 30 dicembre 2016. In tal caso, l’eventuale differenza deve essere pagata mediante modello F24.
Deve compilare il quadro A della dichiarazione sostitutiva ed inviarlo entro il mese successivo a quello di attivazione della fornitura.
No. La somma residua dovrà essere corrisposta direttamente dal contribuente mediante pagamento con il modello F24.
No. Le rate saranno addebitate dalle due imprese elettriche secondo i periodi di relativa competenza.
La somma residua dovrà essere corrisposta direttamente dal contribuente mediante pagamento con il modello F24.
Il canone è addebitato dal mese di voltura della fornitura. L’importo dell’addebito è desumibile dalla tabella n.4 della Circolare n. 45/E del 30 dicembre 2016. L’addebito avverrà nella prima fattura elettrica utile, nella quale saranno addebitate le rate scadute. Si ricorda che se il televisore era già posseduto prima dell’attivazione dell’utenza elettrica, il canone è dovuto a partire dal mese in cui si è in possesso del televisore per l’importo totale risultante dalla tabella 2 di pagina 7 della Circolare n. 45/E del 30 dicembre 2016. In tal caso, l’eventuale differenza deve essere pagata mediante modello F24.
Nel caso in cui l’attivazione dell’utenza elettrica sia avvenuta successivamente al 30 settembre dell’anno precedente le rate dovute da ottobre a dicembre vengono addebitate nella prima fattura dell’anno successivo.
No, perché per ogni contribuente il canone è addebitato una sola volta e l’addebito non riguarda le utenze elettriche domestiche non residenti.
Perché dal 1 gennaio 2016, secondo quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2016, la titolarità di una utenza elettrica residente fa presumere la detenzione di un apparecchio televisivo. Per superare tale presunzione è necessario presentare la dichiarazione di non detenzione, compilando il relativo quadro A della dichiarazione 12 sostitutiva. Tale dichiarazione, che ha validità annuale, produrrà effetti a seconda della data di presentazione, come stabilito nel Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 24 marzo 2016 (reperibile nel sito dell’Agenzia).
La dichiarazione sostitutiva di non detenzione trasmessa entro il 31 gennaio ha effetto per l’intero canone dovuto per l’anno di riferimento. Tuttavia, poiché l’addebito della prima rata di canone TV avviene già dal mese di gennaio 2017, è stato possibile evitare il primo addebito solo per i contribuenti che hanno presentato la dichiarazione di non detenzione entro il mese di dicembre (Si veda, al riguardo, il comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 5 dicembre 2016 – pdf). In questi casi è possibile il pagamento della sola quota energia: il pagamento parziale della fattura va effettuato secondo le modalità definite da ciascuna impresa elettrica per i pagamenti parziali, indicando nella causale di versamento l’imputazione del pagamento (in questo caso, quota energia elettrica). In mancanza di tale indicazione, la somma versata è comunque attribuita prioritariamente alla fornitura elettrica. Se, invece, è stato già effettuato il pagamento della fattura, si potrà richiedere il rimborso del canone TV con le modalità previste dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 agosto 2016.
Per contratto non richiesto si intende il contratto per la fornitura di energia elettrica che il cliente ritiene di non aver mai stipulato, o che ritiene di aver stipulato in seguito a una pratica commerciale scorretta dell’agente di vendita che lo ha contattato telefonicamente o in un luogo diverso dagli uffici commerciali del venditore (fonte www.autorita.energia.it). In presenza di un contratto non richiesto, gli importi addebitati nelle relative fatture, sia a titolo di energia elettrica sia a titolo di canone TV, non sono dovuti. Tuttavia, se il contribuente è comunque tenuto al pagamento del canone TV e il tributo non è addebitato su un’altra utenza elettrica, il versamento deve essere autonomamente effettuato mediante modello F24.
L’istanza di rimborso del canone tv addebitato nella bolletta elettrica può essere presentata dal titolare dell’utenza elettrica o dai suoi eredi.
L’istanza può essere presentata telematicamente dal titolare dell’utenza elettrica, dai suoi eredi o dagli intermediari abilitati, mediante la specifica applicazione web. In alternativa, l’istanza di rimborso può essere presentata, insieme alla copia di un valido documento di riconoscimento, a mezzo del servizio postale con raccomandata al seguente indirizzo: Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale 1 di Torino – Ufficio di Torino 1 – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino.
Il modello è pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate agenziaentrate.gov.it e della RAI canone.rai.it
I motivi per i quali è possibile chiedere il rimborso del canone Rai sono i seguenti:
E’, infine, possibile indicare una motivazione diversa dalle precedenti, indicando il codice 6 e riassumendo sinteticamente il motivo della richiesta nell’apposito spazio del modello.
In questo caso occorre indicare il codice fiscale del familiare a cui è stato addebitato il canone e il periodo in cui sussistono i presupposti della richiesta, ossia l’appartenenza alla stessa famiglia anagrafica. Nel campo “data inizio”, deve essere indicata la data da cui ricorrono i presupposti che si stanno attestando (ad esempio appartenenza alla famiglia anagrafica); se la condizione sussiste da date antecedenti il 1° gennaio 2016 si può, convenzionalmente, indicare 01/01/2016; Il campo “data fine”, invece, deve essere compilato esclusivamente se, alla data di presentazione dell’istanza di rimborso, è cessata la sussistenza dei presupposti attestati (ad esempio nel caso in cui il richiedente, alla data di presentazione dell’istanza, non appartiene più alla famiglia anagrafica del soggetto di cui ha indicato il codice fiscale). In questo caso va indicata la data in cui è avvenuta tale cessazione.
Se il campo “data fine” non è compilato, e quindi continua a sussistere ad esempio l’appartenenza alla stessa famiglia anagrafica, la richiesta di rimborso presentata con motivazione codice 4 vale come dichiarazione sostitutiva per dichiarare che il canone tv non deve essere addebitato in alcuna delle utenze elettriche intestate al richiedente il rimborso in quanto il canone è dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica. L’istanza di rimborso, in questo caso, produce gli effetti della presentazione del quadro B del modello di dichiarazione sostitutiva approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 marzo 2016, e successive modifiche. Se nel campo “data fine” è indicata una data successiva a quella di presentazione dell’istanza di rimborso, tale campo si considera non compilato. Se invece il campo “data fine” è compilato gli effetti sono limitati al periodo indicato.
Puoi indicare il codice 6, riassumendo sinteticamente il motivo della richiesta nell’apposito spazio del modello.
La verifica dei presupposti è effettuata dall’Agenzia delle entrate, Direzione Provinciale 1 di Torino, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV.
I rimborsi riconosciuti spettanti sono effettuati dalle imprese elettriche mediante accredito sulla prima fattura utile, ovvero con altre modalità, sempre che le stesse assicurino l’effettiva erogazione entro 45 giorni dalla ricezione, da parte delle stesse imprese elettriche, delle informazioni utili all’effettuazione del rimborso, trasmesse dall’Agenzia delle Entrate. Nell’ipotesi in cui il rimborso effettuato dall’impresa elettrica non vada a buon fine, lo stesso è disposto dall’Agenzia delle entrate, Direzione Provinciale 1 di Torino, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV.
No, il modello per il rimborso del canone tv addebitato nella bolletta elettrica deve essere utilizzato solo nel caso in cui il canone sia stato pagato indebitamente a seguito di addebito nella fattura elettrica, a partire dall’anno 2016.
Sì, puoi presentare l’istanza di rimborso indicando come motivo della richiesta il codice 4 e il codice fiscale di tuo marito. In questo caso, se l’appartenenza alla stessa famiglia anagrafica sussiste ancora, l’istanza vale come dichiarazione sostitutiva con cui si comunica che il canone di abbonamento non deve essere addebitato ad alcuna delle utenze elettriche intestate al dichiarante, in quanto è già dovuto da altro componente della famiglia anagrafica (quadro B del modello di dichiarazione sostitutiva approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 marzo 2016, e successive modifiche).
Sì, se hai correttamente presentato la dichiarazione sostitutiva per chiedere l’esonero dal pagamento del canone, e lo stesso ti è stato addebitato nella bolletta elettrica, puoi presentare l’istanza di rimborso indicando come motivo il codice 1.
Sì, puoi presentare l’istanza di rimborso in qualità di erede per chiedere il rimborso del canone addebitato sull’utenza elettrica ancora intestata ad un deceduto. Come motivo della richiesta devi indicare il codice 4 e, nell’apposita sezione, va inserito il tuo codice fiscale, quale intestatario dell’utenza su cui il canone è stato addebitato. In questo caso non è necessario che tu appartenga alla stessa famiglia anagrafica del deceduto. Come “data inizio” va indicata la data del decesso (se è antecedente al 2016 puoi indicare, convenzionalmente, 1/1/2016). La data fine, invece, va valorizzata solo se la condizione attestata è venuta meno (ad esempio perché ad una certa data l’utenza è stata volturata). Se la data fine non è compilata, l’istanza vale come dichiarazione sostitutiva con cui si comunica che il canone di abbonamento non deve essere addebitato ad alcuna delle utenze elettriche intestate al deceduto, in quanto è già pagato da un altro soggetto (quadro B del modello di dichiarazione sostitutiva approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 marzo 2016, e successive modifiche).
Si considerano valide le istanze di rimborso presentate anche prima della data di pubblicazione del provvedimento e del modello.
Fonte: difesadelcittadino.it