Canone Rai in bolletta, nessun controllo sugli anni precedenti

canone rai 2016

Cresce il dibattito sul nuovo canone Rai inserito nella bolletta elettrica. Da pochi giorni è entrata in vigore la legge e il governo sta ancora predisponendo i decreti attuativi.

Come già scritto su Tv Digital Divide, da quest’anno il pagamento dell’abbonamento tv (qui tutte le risposte della Rai) avverrà in rate mensili e il suo pagamento non comporterà la richiesta degli arretrati da parte dello Stato. «La dichiarazione del possesso della tv per il pagamento del canone in bolletta non farà scattare controlli sugli anni precedenti» ha tranquillizzato il viceministro all’Economia, Enrico Zanetti, rispondendo al question time in commissione Finanze della Camera a un’interrogazione di Sel presentata da Giovanni Paglia. Nella risposta scritta, si legge che per l’Agenzia delle Entrate la presunzione del possesso opera «a partire dal 2016 e non può quindi essere utilizzata per eventuali azioni di controllo relative a periodi precedenti, fatte salve le azioni di recupero già intraprese sulla base della normativa in vigore anteriormente alla legge di Stabilità 2016».

A sollevare la questione era stata l’affermazione rilasciata dal sottosegretario alle Comunicazioni, Antonello Giacomelli, secondo il quale il corretto pagamento del canone a partire dal 2016 «non costituirà una sanatoria per le evasioni degli anni precedenti che senza alcuna opposizione risulteranno pienamente sanzionabili, alla stregua di un’autodenuncia o di ammissione del debito». Per questo si era diffuso il timore che lo stesso pagamento diventasse l’occasione, per l’Agenzia delle Entrate, di pretendere la riscossione degli anni arretrati, «a meno che non fosse fatta opposizione inviando comunicazioni relative all’esistenza di un intestatario diverso, o al mancato possesso di apparecchi televisivi».

La risposta al question time, inoltre, cita il comma 153 (lettera a) della legge di Stabilità 2016 in cui si dice che «allo scopo di superare le presunzioni di cui ai precedenti periodi, a decorrere dall’anno 2016 è ammessa esclusivamente una dichiarazione rilasciata ai sensi del testo unico di cui al Dpr 445/2000». Dichiarazione, da presentare all’agenzia delle Entrate/direzione provinciale I di Torino/ufficio territoriale di Torino I/ Sportello Sat, che prevede l’emanazione di un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate e che avrà validità per l’anno in cui sarà stata presentata. Dichiarazione che, a questo punto, varrà dal 2016 in poi.

Fonte: Il Sole 24 Ore

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