Mediaset, Corte di Giustizia Ue: “Competenza su sanzioni per acquisto dei decoder è nazionale”

L’Europa non ha competenza in merito al calcolo della salata multa che Mediaset è tenuta a pagare per i discussi contributi pubblici concessi nel 2004 e 2005 per l’acquisto dei decoder in previsione del passaggio al digitale terrestre. 

La Corte di giustizia dell’Unione europea ha confermato oggi che l’importo che il Biscione deve restituire allo Stato italiano, in quanto aiuto illegittimo alle emittenti tv (Mediaset in primis), deve essere deciso dal giudice nazionale tenendo conto delle indicazioni fornite dalla Commissione europea.

Nel 2007 la Commissione, dichiarando illegittimi tali aiuti di Stato, aveva imposto all’Italia di procedere al recupero nei confronti dei beneficiari. In una successiva lettera, la Commissione stessa aveva precisato che l’importo da chiedere a Mediaset era di 4,9 milioni; il giudice aveva aggiunto gli interessi stabilendo nel 2009 che la somma, poi restituita, doveva essere pari a 5,969 milioni.

Dopo una trafila infinita di sentenze (e ricorsi da parte di Mediaset) nei tribunali italiani e poi comunitari, culmine di un procedimento giudiziario nato dalle denunce presentate da alcune emittenti satellitari, tra cui Sky Italia,  i giudici europei avevano stabilito che il contributo pubblico all’acquisto dei decoder da 220 milioni di euro (150 euro per ogni utente previsti dalla finanziaria 2004 e 70 euro in quella del 2005), attribuiva alle emittenti digitali terrestri “un vantaggio indiretto a danno delle satellitari”. Questo perché, per ottenere il contributo, era necessario acquistare un apparecchio per la ricezione di segnali televisivi digitali terrestri e chi invece ne acquistava uno solo per la ricezione di quelli satellitari non avrebbe potuto beneficiarne. Erano invece stati salvati dalla Commissione europea gli incentivi concessi nel 2006 perché, includendo i decoder satellitari, garantivano la natura “neutra” dell’aiuto.

Nella sentenza pubblicata oggi, in seguito a una richiesta del giudice italiano, la Corte precisa che “qualora la Commissione, nella sua decisione, non abbia identificato i beneficiari nè determinato con precisione gli importi da restituire, il giudice nazionale può dunque concludere, senza rimettere in discussione la validità della decisionel’obbligo di restituzione degli aiuti, che l’importo da restituire è pari a zero, quando una simile conclusione derivi dai calcoli effettuati sulla base dell’insieme degli elementi rilevanti portati a sua conoscenza”.

In questo caso, però, la Commissione, che non aveva indicato beneficiari e importi nella prima decisione, l’aveva fatto con una lettera successiva. “Nella misura in cui gli elementi contenuti nelle prese di posizione della Commissione mirano a facilitare la realizzazione del compito delle autorità nazionali nell’ambito dell’esecuzione della decisione di recupero – precisa oggi la Corte – il giudice nazionale deve tenerne conto ai fini della valutazione della controversia e motivare la propria decisione alla luce dell’insieme degli atti contenuti nel fascicolo che è stato sottoposto alla sua attenzione”.

Fonte : AGI

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.