Diritti Tv Calcio, Corte Ue: nei Tg immagini pagando solo i costi tecnici

diritti tv calcioIl diritto di cronaca e di libera impresa batte il mercato televisivo del pallone. Da oggi anche una tv che non abbia acquisito i diritti delle partite di calcio può trasmetterne spezzoni delle gare nei propri telegiornali, pagando soltanto i costi tecnici a chi possiede i diritti tv.

E’ questa la pronuncia della Corte di Giustizia Europea, nella direttiva “Servizi dei Media  audiovisivi (2010/13/UE)“, intervenuta nella causa tra Sky Österreich e il canale pubblico austriaco ORF sugli incontri internazionali di Europa League. Secondo la Corte “la carta dei diritti fondamentali non osta a che la compensazione economica che il titolare di diritti esclusivi di ritrasmissione può richiedere per brevi notiziari trasmessi da altre emittenti sia limitata ai costi tecnici”.

In soldoni, qualsiasi emittente televisiva può mandare in onda brevi estratti di cronaca su eventi di grande interesse pubblico che sono oggetto di diritti esclusivi di ritrasmissione. E tali brevi estratti (che non dovrebbero superare i 90 secondi)  possono essere scelti liberamente a partire dal segnale del titolare dei diritti esclusivi, il quale può pretendere un compenso economico corrispondente unicamente ai costi supplementari direttamente sostenuti per la fornitura dell’accesso al segnale stesso.

Il Bundeskommunikationssenat (Consiglio superiore federale in materia di comunicazione, Austria), al quale la controversia è stata sottoposta, ha chiesto alla Corte di giustizia UE se la direttiva ‘Servizi di Media audiovisivi’, laddove limita il compenso economico ai costi supplementari direttamente sostenuti per la fornitura dell’accesso al segnale, sia compatibile con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea che garantisce il diritto di proprietà e la libertà d’impresa. Con la sentenza odierna la Corte ha risposto che la Carta non osta a tale limitazione.

La Corte UE ha rilevato infatti che la normativa controversa incide sulla libertà d’impresa. Essa impedisce, segnatamente, al titolare dei diritti esclusivi di ritrasmissione di decidere liberamente in merito al prezzo al quale fornire l’accesso al proprio segnale e di far quindi partecipare le emittenti televisive che realizzino brevi estratti di cronaca ai costi di acquisizione dei diritti medesimi. La Corte dichiara quindi che la limitazione controversa della libertà d’impresa è giustificata e che essa rispetta, segnatamente, il principio di proporzionalità.

Tale limitazione, senza incidere sul contenuto essenziale della libertà d’impresa, persegue un obiettivo d’interesse generale, in quanto è volta a salvaguardare la libertà fondamentale di ricevere informazioni e a promuovere il pluralismo, garantiti dalla Carta. Ciò premesso, la Corte rileva che la commercializzazione in via esclusiva di eventi di grande interesse pubblico è attualmente crescente e tale da restringere considerevolmente l’accesso del pubblico all’informazione relativa a tali eventi.

Fonti: ItaliaOggi | key4biz.it

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