Canone Rai in bolletta: tutte le risposte sull’abbonamento tv

canone rai 2016

Dal 2016 il canone Rai passerà da 113,50 a 100 euro l’anno e si pagherà insieme alla bolletta elettrica. La rivoluzione della tassa più odiata ed evasa dagli italiani pone comunque alcuni interrogativi e necessita di molti chiarimenti.

Ad esempio: chi è veramente obbligato a pagarlo? Lo si deve pagare anche se non si guardano o ricevono i canali Rai, oppure se si usa la tv solo come monitor per il pc o per vedere DVD? Lo si deve pagare anche se si possiede solo un computer o uno smartphone? Il sito www.canone.rai.it ha provato a dare una risposta a un elenco di domande frequenti (FAQ):

1) Chi deve pagare il canone Rai e a quanto ammonta ?

Dev’essere corrisposto da chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive indipendentemente dalla qualità o dalla quantità del relativo utilizzo. Ammonta a 100 euro.

2) L’utenza elettrica fa presumere la detenzione di un apparecchio ricevente?

Sì, dal 1 gennaio 2016, la detenzione di un apparecchio si presume nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica. La presunzione può essere superata con una dichiarazione allo Sportello S.A.T. dell’Agenzia delle Entrate con la quale, nelle forme previste dalla legge e sotto la propria responsabilità, anche penale, si attesta di non detenere alcun apparecchio. La dichiarazione ha validità per l’anno in cui è presentata.

3) Con quali modalità deve essere presentata la dichiarazione di non detenzione del tv?

Le modalità di presentazione della dichiarazione di non detenzione del tv saranno definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

4) L’importo del canone annuo è integralmente addebitato nella prima fattura elettrica dell’anno?

No, per i titolari di utenza elettrica domestica residente, in ogni bolletta vengono addebitate le rate mensili scadute. Al fine del calcolo delle somme da addebitare, l’importo annuo del canone è suddiviso in dieci rate mensili, che si intendono scadute da gennaio ad ottobre. Limitatamente al 2016, il primo addebito di canone avverrà nella prima fattura elettrica successiva al 1 luglio 2016. Non arriverà più a casa dunque il bollettino di pagamento.

5) L’addebito nella fattura elettrica avviene anche in caso di domiciliazione bancaria del pagamento della stessa?

Sì, le domiciliazioni del pagamento della fattura elettrica sono automaticamente estese all’importo del canone.

6) Chi possiede solo un computer privo di sintonizzatore tv deve pagare il canone?

No, perché solo apparecchi atti o adattabili a ricevere il segnale audio/video attraverso la piattaforma terrestre e/o satellitare sono assoggettabili a canone tv. Ne consegue che di per sé i computer, se consentono l’ascolto e/o la visione dei programmi radiotelevisivi via Internet e non attraverso la ricezione del segnale digitale terrestre o satellitare, non sono assoggettabili a canone.

7) Non guardo mai la Rai, devo pagare il canone tv?

. L’utilizzo dell’apparecchio limitatamente ai programmi delle tv private e straniere, con esclusione delle trasmissioni messe in onda dalla Rai, non esonera dal pagamento del canone Rai.

8) Uso l’apparecchio televisivo solo come monitor per il computer o per vedere videocassette, devo pagare il canone tv?

, in quanto l’obbligo al pagamento del canone tv sorge a seguito della detenzione di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive indipendentemente dalla qualità o dalla quantità del relativo utilizzo.

9) La titolarità di un contratto per la visione di trasmissioni tramite satellite o via cavo esonera dal pagamento del canone Rai?

No, in quanto l’obbligo al pagamento del canone tv sorge a seguito della detenzione di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive.

10) Che cosa succede se detengo un apparecchio e non pago il canone Rai?

Il mancato pagamento del canone tv da parte di chi non è ancora abbonato può essere rilevato in qualsiasi momento con verbale da parte delle Autorità di controllo. In questo caso i contribuenti devono corrispondere il canone con la decorrenza accertata nel verbale e sono soggetti alle sanzioni previste dalla legge, ammontanti nel massimo a 619 euro per ogni annualità evasa.

11) Vivo in un appartamento ammobiliato in cui è presente un apparecchio non di mia proprietà: chi è obbligato al versamento del canone tv?

Al versamento dell’imposta è obbligato l’affittuario, in quanto detentore dell’apparecchio.

12) Ho affittato un tv, devo pagare ugualmente il canone Rai?

Sì, in quanto il canone tv è dovuto per la semplice detenzione dell’apparecchio (art. 1 R.D.L 21/2/1938 n.246).

13) Ho una seconda casa devo pagare un altro canone tv?

No. Il canone è dovuto una sola volta per tutti gli apparecchi detenuti nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica.

14) Sono residente all’estero, ho una abitazione in Italia, devo pagare il canone Rai?

, in quanto la residenza in un paese estero non esonera dal pagamento del canone tv se sono presenti apparecchi televisivi all’interno dell’abitazione situata in Italia.

15) E’ ancora possibile dare disdetta dell’abbonamento richiedendo il suggellamento degli apparecchi?

No, dal 1 gennaio 2016 la disdetta per suggellamento non è più prevista dalla legge.

16) Il limite reddituale per l’esenzione a favore dei soggetti di età pari o superiore a 75 anni è stato ampliato a 8.000 euro annui?

Per gli anni dal 2016 al 2018, una quota delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione rispetto alle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per l’anno 2016 è destinata all’ampliamento sino ad euro 8.000 annui della soglia reddituale per l’esenzione a favore dei soggetti di età pari o superiore a 75 anni.

17) Si paga il canone per la radio detenuta in ambito familiare?

No. Secondo quanto disposto dalla legge 27 dicembre 1997, 449, non esistono più canoni ordinari dovuti per la detenzione di apparecchi radiofonici nell’ambito familiare.

18) La Legge di Stabilità per il 2016, che ha parzialmente modificato la normativa degli abbonamenti per uso privato, è anche intervenuta sulla disciplina degli abbonamenti speciali?

La disciplina degli abbonamenti speciali è rimasta invariata, con la sola eccezione della possibilità di dare disdetta per suggellamento, abolita anche per gli abbonati speciali.

19) La Rai mi chiede di abbonarmi per il possesso di apparecchi Radio o Tv nei locali della mia attività: cosa devo fare?

Se nel locale è presente un apparecchio radio o tv occorre sottoscrivere un nuovo abbonamento Speciale utilizzando il bollettino allegato. Qualora venissero riscontrate delle discordanze, può utilizzare l’apposito modulo Nuovo Abbonato o inviare la cartolina questionario preaffrancata allegata alla lettera. Per eventuali altre comunicazioni potrà comunque sempre utilizzare la cartolina questionario preaffrancata allegata alla lettera.

20) Esenzioni per i Militari delle Forze Armate Italiane

L’esenzione è prevista solo per Ospedali militari, Case del Soldato e Sale convegno dei Militari delle Forze Armate. La detenzione del televisore all’interno di un alloggio privato, anche se situato dentro le strutture militari, non esonera dal pagamento del canone.

21) Esenzioni per Agenti diplomatici e consolari

Gli agenti diplomatici e consolari stranieri accreditati in Italia sono esonerati dall’obbligo di corrispondere il canone tv a condizione che nel Paese da loro rappresentato i nostri rappresentanti diplomatici ivi accreditati godano di uguale trattamento.

22) Esenzioni per Rivenditori e Riparatori tv

A seguito della risoluzione della Direzione Centrale Normativa e Contenzioso dell’Agenzia delle Entrate n. 2003/79447 del 29 luglio 2003, sono esonerate dal pagamento del canone le imprese che esercitano l’attività di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radio televisiva. Per regolarizzare la propria posizione la Rai ha provveduto nell’anno 2003 ad inviare agli interessati un questionario da compilare e restituire alla sede Rai di competenza.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.