Diritto d’autore online, Tar: le norme Agcom sono incostituzionali

internet agcom censuraLe assurde e censorie norme sul diritto d’autore online varate il 31 marzo scorso dall’Agcom saranno giudicate dalla Corte Costituzionale. Lo ha deciso questa settimana il Tar del Lazio sulla base dei ricorsi presentati da innumerevoli associazioni di consumatori e di categoria.

Il provvedimento del Tar implica alcune misure contenute nel Codice del consumo e nel Testo unico dei servizi audivisivi e radiofonici del 2005. Sulla base di queste norme l’Authority per le comunicazioni ha varato la famigerata delibera 680/13/CONS  che le permette, previa segnalazione da parte dei detentori dei diritti, di oscurare i siti web colpevoli di gravi violazioni sul diritto d’autore online.

Il Tribunale Amministrativo, nell’ordinanza depositata giovedì scorso, ha sottolineato la possibile incostituzionalità del regolamento sui alcuni diritti fondamentali come la libertà di stampa (“la cui tutela non può essere circoscritta solo al contesto cartaceo”) e la libertà di espressione (anche online). I ricorsi sono stati portati avanti dall’Associazione nazionale stampa online (Anso), dalla Federazione dei media digitali indipendenti (Femi) e da Open Media Coalition da una parte sostenute dagli avvocati Guido Scorza ed Ernesto Belisario, e da Assoprovider, Assoprovider, Assintel e Movimento difesa del cittadino dall’altra sostenute da Fulvio Sarzana.

Per il Tar, in caso di controversie legate al copyright online, sarebbe più opportuno ricorrere alla magistratura piuttosto che a un Autorità amministrativa. “Il doppio binario, amministrativo e giurisdizionale, previsto dalle direttive comunitarie richiamate dall’Agcom, –  scrive nell’ordinanza il Tar del Lazio – sembra temperato dalla necessità che le limitazioni dell’accesso a Internet a tutela del diritto d’autore siano ponderate con altri diritti sanciti dal diritto dell’Unione, alla stregua di un principio di proporzionalità,  e che, comunque, siano sottoposti ad un previo vaglio del giudice nazionale, fermo restando che il recepimento delle stesse direttive nell’ordinamento italiano non può in ogni caso prescindere dalle tutele accordate dalla nostra Costituzione ai diritti fondamentali potenzialmente confliggenti”.

“La Costituzione – avverte il Tar – ha posto in un diverso ordine i diritti fondamentali e le libertà economiche, ammettendo, in caso di conflitto, il sacrificio di queste ultime. Nel caso di specie, viceversa, la rimozione dei contenuti illeciti sembra poter ledere le libertà fondamentali di diffusione e di comunicazione sopraindicate, posponendole rispetto al diritto del proprietario dell’opera di ingegno e della società, come la SIAE, che percepiscono una quota delle relative utilità, pur trattandosi di diritto che, per la sua natura economica è comunque suscettibiledi ristoro patrimoniale in sede risarcitoria”.

L’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, attraverso un comunicato stampa firmato dai Commissari Francesco Posteraro ed Antonio Martusciello, ha subito fatto sapere che continuerà ad applicare il Regolamento per la tutela del diritto d’autore online. Nonostante i dubbi di legittimità costituzionale.

Fonti : Il Sole 24 Ore | Il Fatto Quotidiano

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