Tv locali: preoccupazione su nuovo canone di concessione frequenze tv

ripetitore tv frequenzeNon si placano le polemiche sulla questione dei canoni di concessione delle frequenze degli operatori tv. Dopo l’articolo polemico de La Repubblica del 2 aprile scorso, bollato dall’Agcom come parziale e approssimativo, è stato precisato dalla stessa Autorità che sono allo studio varie soluzioni, attualmente soggette ad approfondite valutazioni, e che conducono tutte ad un incremento di introiti per lo Stato.

A seguito del passaggio al digitale terrestre devono essere determinati gli importi dovuti dagli operatori di rete nazionali e locali per i diritti amministrativi e per i contributi per l’uso delle frequenze. Secondo l’interpretazione Agcom, scrive l’associazione delle tv locali Aeranti-Corallo, la stessa deve individuare i criteri sulla base dei quali spetterà al Ministero dello Sviluppo Economico determinare in concreto la misura degli importi dovuti da parte dei soggetti assegnatari delle frequenze; secondo altra interpretazione competerebbe alla stessa Agcom determinare direttamente gli importi.

In particolare l’art.17, c. 2 del Testo Unico dei servizi di media stabilisce che l’Agcom, con proprio regolamento, provveda ad uniformare i contributi previsti per la diffusione analogica su frequenze terrestri, a quelli previsti per la diffusione digitale. L’art. 3 quinquies, c.4 del D.L. n.16/2012, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 44/2012 stabilisce, inoltre, che il Ministero applichi i contributi per l’utilizzo delle frequenze tv stabilite dall’Agcom secondo le procedure del Codice delle Comunicazioni Elettroniche al fine di promuovere il pluralismo, nonché l’uso efficiente e la valorizzazione dello spettro frequenziale secondo i principi di ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione.

Aeranti-Corallo ricorda che fino ad oggi (anche per l’anno 2013, successivo al passaggio al digitale) è stato applicato il regime di contribuzione (che era stato a suo tempo introdotto per i concessionari analogici) di cui all’art.27, c.9 della legge n. 448/98 e del DM 23 ottobre 2000 che prevede, per le tv locali, il pagamento dell’1% del fatturato, fino ad un massimo di euro 17.776,00. E’, quindi, evidente che l’azione regolatoria dell’Agcom debba orientarsi verso una disciplina che preveda un esborso per l’attività di operatore di rete uniforme al sopracitato regime fino ad oggi applicato.

L’Agcom ha posto il tema dei criteri per i contributi per l’uso delle frequenze all’ordine del giorno delle riunioni del proprio Consiglio del 13 e 31 marzo uu.ss. senza, tuttavia, pervenire in tale sede ad un decisione. Desta, comunque, forte preoccupazione per il settore televisivo locale il comunicato stampa diffuso dalla stessa Agcom in data 3 aprile u.s. con il quale, nel contestare l’articolo pubblicato da Repubblica del 2 aprile u.s. “Canone sulle frequenze festa per Rai e Mediaset: il Garante per lo sconto” (nel quale si faceva anche riferimento ad una possibile forte penalizzazione per le tv locali attraverso il pagamento di una somma pari ad un terzo di quella versata dagli operatori nazionali), afferma che “le soluzioni allo studio, attualmente soggette ad approfondite valutazioni da parte degli uffici dell’Autorità, conducono tutte, a regime, ad un incremento di introiti per lo Stato”.

Al riguardo occorre, però, evidenziare che un eventuale incremento di introiti per lo Stato contrasterebbe con l’obbligo di uniformare gli importi dovuti a quelli previsti per la diffusione analogica secondo quanto stabilito con il sopracitato art. 17, c.2 del Testo Unico. Occorre, inoltre, evidenziare che, nel valutare i criteri per la determinazione degli importi dovuti dagli operatori di rete locale, occorre considerare la circostanza che le frequenze assegnate a questi ultimi sono, per lo più, di qualità tecnica inferiore a quella degli operatori nazionali (perché in larga parte non coordinate con gli stati esteri e perché interferenti tra loro nelle zone di confine tra le diverse regioni), nonché la circostanza che le frequenze assegnate agli operatori locali possono veicolare, quasi esclusivamente, contenuti di emittenti locali (la veicolazione di contenuti nazionali è consentita con riferimento solo ai fornitori di contenuti indipendenti dalle piattaforme trasmissive e con il limite di un solo contenuto per operatore, ovvero di due a particolari condizioni) il cui volume di affari complessivo ad oggi, stante la crisi del mercato pubblicitario, non supera, presumibilmente, i 500 milioni di euro annui.

L’associazione delle tv locali sostiene quindi che non si possano richiedere agli operatori di rete locali importi incompatibili con la possibilità di esercitare la relativa attività.

Fonte: Teleradiofax n. 7 del 5 aprile 2014

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.